È stata pubblicata, in data odierna, l’ordinanza n. 102 recante disposizioni per l’esecuzione di attività di taglio erba, profilatura siepi e rami di alberi, nelle aree private agricole e in quelle verdi urbane nonché per la pulitura delle aree private confinanti con strade comunali e vicinali.
Con tale atto, si ordina con effetto immediato:
– ai proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree agricole non coltivate,
– ai proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree verdi urbane incolte,
– ai proprietari di case ed agli amministratori di stabili con annesse aree a verde,
– ai responsabili di cantieri edili e stradali,
– ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali.
Costoro, ciascuno per le rispettive competenze, sono responsabili degli interventi di pulizia di seguito elencati, che dovranno essere effettuati per tutto il periodo primaverile/estivo e, comunque, a far data dall’efficacia del presente dispositivo, fino al 15 ottobre di ogni anno, in maniera da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, non creare pericolo alla circolazione stradale, non coprire la segnaletica stradale, non provocare per incuria problemi di igiene, favorendo la proliferazione di ratti, zanzare e animali nocivi di ogni specie, nonché costituire potenziale causa di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni esistenti.
Elenco degli interventi da eseguire:
– taglio dell’erba e della vegetazione in genere e rimozione del materiale di sfalcio;
– regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e dei rovi in genere e conseguente rimozione delle ramaglie e dei rifiuti;
– rimozione di rovi in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse.
L’ordinanza, altresì, avverte che in caso di inosservanza sarà applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa stabilita dall’art. 7bis del Tuel (D.Lgs. n. 267/2000), salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato.